Camera dei deputati

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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 52

    Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

    Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

    Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.